Art. 3.

      1. Il decreto di cui all'articolo 1 non ha effetto nel caso in cui la persona a cui si riferisce non presti, entro sei mesi dalla notifica dello stesso decreto, giuramento di essere fedele alla Repubblica italiana e di osservare la Costituzione e le leggi dello Stato italiano.

 

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Art. 4.

      1. Il regolamento di attuazione della presente legge è emanato, entro un anno dalla data della sua entrata in vigore, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri degli affari esteri e dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia.